LO STATUTO

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LO STATUTO APPROVATO
DALL’ASSEMBLEA DEL 12 NOVEMBRE 2022

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DI TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

“ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASCA APS”

Art. 1 – Denominazione, Sede

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “ASD PHB POLISPORTIVA BERGAMASCA APS”, di seguito indicata anche come “Associazione”. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Bergamo.  L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Bergamo non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l’associazione potrà operare in Italia ed all’estero senza preclusioni, potrà istituire recapiti e momentanee domiciliazioni in ogni luogo anche presso altre associazioni, teatri, enti ed istituzioni.

L’Associazione aderisce e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) tra cui l’adesione al Registro Nazionale delle ASD, nonché ai regolamenti ed agli statuti delle Federazioni Sportive (es. FINP, FISDIR, FITARCO, etc) e ai regolamenti e allo statuto degli Enti di Promozione sportiva (es. EISI) e delle Federazioni Sportive cui essa aderirà in futuro, i cui statuti e regolamenti si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati e collaboratori. L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L’Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti di Promozione sportiva e delle Federazioni sportive stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

Art. 2 Finalità

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende promuovere la diffusione della pratica sportiva prevalentemente tra le persone con disabilità fisica e intellettiva, con attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari e della collettività, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

L’Associazione ha per scopo principale la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo dell’attività sportiva intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale di coloro che aderiscono all’Associazione, mediante la gestione di ogni forma di attività dilettantistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport.

L’Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii. e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore in base a deliberazione assembleare.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 – Attività di interesse generale

  1.  L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

    t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

    Tali attività comprendono la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, nonché quelle attività che consentono la promozione dell’attività sportiva nel territorio, anche attraverso la collaborazione con altri Enti per la promozione di iniziative di interesse reciproco.
  1. L’associazione si propone di organizzare e promuovere la diffusione, la tutela e lo sviluppo dell’attività sportiva intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale di coloro che aderiscono all’Associazione, mediante la gestione di ogni forma di attività dilettantistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport, prevalentemente tra le persone con disabilità fisica ed intellettiva.

In particolare, l’Associazione esercita le seguenti attività:

  • Promuovere, sviluppare e praticare, a livello dilettantistico ed amatoriale (e pertanto al di fuori di ogni rapporto sportivo di natura professionale con atleti professionisti), anche a scopo formativo, diverse discipline sportive, tra cui nuoto, tiro con l’arco, calcio, baskin, ginnastica, vela sci nordico, riconosciute dal CONI e dagli Enti di promozione sportiva /Federazioni Sportive cui l’ASD si affilierà;
  • Promuovere corsi per la pratica delle discipline sportive di cui sopra; 
  • Organizzare giornate educative ed informative a scopo sociale, al fine di promuovere la solidarietà sociale e sensibilizzare la collettività sui principi e valori di cui al presente statuto;
  • Organizzare manifestazioni sportive, ricreative e culturali a favore dei propri associati e della comunità;
  • Ospitare nelle proprie attività studenti per attività di tirocinio curricolare, extracurricolare e per esperienze di volontariato nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro;
  • Al fine del raggiungimento dell’oggetto sociale, l’Associazione potrà partecipare a gare, tornei, campionati, concorsi ed ogni altra attività legata alla pratica delle discipline sportive, nel rispetto dei fini di solidarietà sociale.
  1. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
  1. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell’associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Attività diverse

L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l’individuazione di dettaglio di tali attività, in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Art. 5 – Raccolta Fondi

L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

  1. Possono far parte dell’Associazione sia persone fisiche che persone giuridiche, associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), riconosciute o non riconosciute, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
    a) condividere gli scopi e le finalità dell’Associazione;
    b) accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni
    c) essere maggiorenni;
    d) essere minorenni (“giovani soci”).

    Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano all’attività associativa nella persona di un loro rappresentante da esse designato.

  2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

  3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari, onorari, sostenitori e atleti:
    a) Soci fondatori: sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto;
    b) Soci ordinari: sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell’Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo;
    c) Soci onorari: sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione;
    d) Soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura;
    e) Atleti: sono quei soci che si dedicano alle attività sportive dell’Associazione.

  4. L’ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.

  5. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.

  6.  Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.

  7. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni e/o ragazzi con disabilità intellettiva, la stessa dovrà essere firmata da un genitore o dall’esercente la potestà parentale. Il genitore o l’esercente la potestà parentale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore e/o il ragazzo con disabilità intellettiva a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione, risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato ed esercita il diritto di voto.

Art. 7 – Diritti e Doveri dei Soci

  1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

  2. La quota associativa è annuale da pagarsi al momento dell’iscrizione e per gli anni successivi entro il 30 novembre, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento della quota associativa entro il 31 gennaio dell’anno successivo equivale ad un recesso.

  3.  L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

  4.  Ciascun associato ha diritto:
    a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
    b) di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
    c) di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
    d) di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
    e) di recedere in qualsiasi momento;
    f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
    g) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore.

  5. Ciascun associato ha il dovere di:
    a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
    b) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
    c) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
    d) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;
    e) versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dal Consiglio Direttivo/dall’Assemblea.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel Libro dei Soci.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell’Associazione, né sono trasmissibili per atto tra vivi o per causa di morte e non sono rivalutabili. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli.

Art. 8 – Perdita della Qualifica di Socio

  1. La qualità di socio si perde in caso di:
    a) decesso;
    b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell’Assemblea, previa proposta del Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale dell’anno in corso;
    c) dimissioni: l’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione.  La perdita della qualifica di socio diventa effettiva nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione;
    d) Espulsione: l’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa.

  2. L’assemblea delibera l’espulsione su istanza del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per gli atti sopra descritti che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

  3. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.

Art. 9 – Attività di Volontariato

L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.

Art. 10 – Organi Sociali

  1. Gli organi dell’associazione sono:
    a) Assemblea dei soci;
    b) Consiglio Direttivo;
    c) Presidente;
    d) Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
    e) Collegio dei Garanti, se nominato.

  2. Gli organi sociali, l’organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di 4 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

  3. Fatta eccezione per l’organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

  1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.

  2. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

  3. Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

  4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

  5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

  6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

  7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12 – Competenze dell’Assemblea

  1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
    a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
    b) nominare e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    c) approvare il bilancio;
    d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    e) deliberare sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
    f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

  2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
    a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
    b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.

L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

L’Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante pubblicazione, nello stesso termine, sul sito web dell’associazione.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

Art. 14 – Validità dell’Assemblea e modalità di voto

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto di voto.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati con diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno 1/3 dei soci con diritto di voto.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti.

  • Per la modifica dello Statuto, l’Assemblea straordinaria è costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e di almeno la metà in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza.
  • Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti in Assemblea.

L’Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.

  1. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
  2. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
  3. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell’Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
  4.  Le votazioni in Assemblea possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.
  5. È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l’identità e la legittimazione dei votanti.
  6. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.  

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il vicepresidente.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 4 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

e) proporre l’ammontare della quota associativa annuale;

f) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;

g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

h) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;

i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

j) proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

k) eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vice Presidenti;

l) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;

m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

o) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;

p) nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;

q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l’ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l’Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario  nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 – Il Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 4 esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente:
a) ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

e) convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;

g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19- Organi di Controllo

L’Assemblea nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo. Le riunioni dell’Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.

Art. 20 – Collegio dei Garanti

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o due componenti, il Collegio, nel corso del mandato, fa ricorso ai supplenti. I componenti così subentrati scadono alla scadenza naturale del mandato.

Alla prima Assemblea utile si provvede alla nomina dei nuovi supplenti.

Qualora vengano a cessare per qualsiasi causa, tutti i componenti del Collegio, il Consiglio provvede a convocare l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Collegio dei Garanti nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre 3 (tre) mesi.

Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.

Art. 21 – Libri Sociali

  1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
    a) il libro degli associati;
    b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
    c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
    d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
    e) il registro dei volontari.

  2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

  3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

  4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 22 – Risorse Economiche

Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate:

  1. quote associative;
  2. contributi pubblici;
  3. contributi privati;
  4. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
  5. rendite patrimoniali;
  6. rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
  8. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art.79, comma 2;
  9. da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
  10. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D. Lgs. 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
  11. altre entrate espressamente previste dalla legge;
  12. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23- Esercizio Sociale

  1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
  2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall’Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
  3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 e succ. modifiche.
  4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 24 – Divieto di distribuzione degli utili

 L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 – Assicurazione dei Volontari

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

 L’associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26- Devoluzione del Patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 – Disposizioni Finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.